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PS3 60 fuori garanzia funzionanti

Discussione in 'PS3 General Chat' iniziata da MAXXPRO, 6 Aprile 2008.

?

COME VA LA TUA PS3 60 COMPRATA AL LANCIO?

Sondaggio terminato il 26 Aprile 2008.
  1. Bene ma sono in ansia..sono fuori garanzia

    10 valutazioni
    11,5%
  2. bene e sono ancora in garanzia grazie a MW

    16 valutazioni
    18,4%
  3. Boh, è spenta dal lancio... l'ho comprata solo per moda

    3 valutazioni
    3,4%
  4. Bene, e mi tocco mentre lo dico

    58 valutazioni
    66,7%
  1. BlackHole

    BlackHole Tribe Member

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    Esiste già un 3D sull'argomento garanzia e vi consiglio di andarlo a leggere per ulteriori chiarimenti...però visto che siamo entrati in argomento nuovamente vi posta ancora una volta la legge.

    La garanzia come è stato detto da tutti è di 2 anni PER LEGGE per l'utente finale quindi nessuno può dire il contrario.
    Possono inventarsi quello che gli pare ma sempre 2 anni sono...attenzione perchè per mezzo della disinformazione tendono a fregare la gente...
    Opponetevi sempre se vi dicono che è di meno.
    Leggete bene le condizioni di garanzia allegate con i prodotti, ovviamente sono diverse da paese a paese.

    BlackHole ha aggiunto 6 Minuti e 38 Secondi più tardi...

    Scusate se è troppo lungo il post però serve a chiarire le cose magari lo stampate e ve lo portate appresso quando avete qualcosa da far riparare.
    Fonte http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/02024dl.htm




    Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24
    "Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo"


    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 40


    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

    Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

    Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;

    Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

    Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

    Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

    E m a n a
    il seguente decreto legislativo:

    Art. 1.
    Disciplina della vendita dei beni di consumo

    1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:
    "1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
    1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
    Ai fini del presente paragrafo si intende per:
    a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
    b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
    1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
    2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
    3) l'energia elettrica;
    c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
    d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
    e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
    f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
    Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

    1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
    Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
    a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
    b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
    c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
    d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
    Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
    Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
    a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
    b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
    c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.
    Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

    1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
    In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
    Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
    Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
    a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
    b) dell'entita' del difetto di conformita';
    c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
    Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
    Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
    Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
    a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
    b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
    c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
    Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
    Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
    a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
    b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
    Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.

    1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
    Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

    1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
    Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
    Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
    L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

    1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
    La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
    a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
    b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
    A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
    La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
    Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

    1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
    Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
    E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

    1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".

    Art. 2.
    Norme transitorie

    1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Sergente Natan

    Sergente Natan Tribe Member

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    applicando la legge e facendo valere i nostri diritti si pùò dire che tutti noi del forum posseri di una ps3 siamo ancora in garazia, visto che è passato poco più di un anno dal lancio in italia
  3. hiake

    hiake Tribe Newbie

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    anke la mia ha fatto 1 anno il 23 marzo e x ora funziona ancora
  4. Blazer

    Blazer Tribe Member

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    ritornato mestamente nel mio ovile d'appartenenza.
    la mia l'ho presa il 21 marzo dell'anno scorso....e ancora va bene.....mentre scrivo mi tocco:D :D
  5. AndreAce

    AndreAce Tribe Newbie

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    certo, il Dlgs 24 del 2002 articolo 1, n°1519-sexies

    è chiarissimo.

    altrimenti chiamate la GdFinanza.
  6. LucaM84

    LucaM84 Tribe Newbie

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    La mia PS3, comprata al lancio, è morta esattamente un anno e 20 giorni dopo l'acquisto... solito problema al lettore.:cry:
  7. smilzo

    smilzo Tribe Member

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    io la ho presa il l'11 novembre dell'anno scorso...mentre scrivo mi tocco:D:D:D:D;D;D;D

    smilzo ha aggiunto 1 Minuti e 7 Secondi più tardi...

    mi dispiace molto sei veramente sfortunato...:cry:
  8. vergil87

    vergil87 The Joker

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    Ma tanto sono due gli anni di garanzia.
  9. krudo74

    krudo74 Tribe Newbie

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    :asd:TO MAXXPRO: lo sai che la mia PS3 funziona perfettamente dal giorno del lancio. non altrettanto si può dire della tua xbox, vero?:???: bye
  10. alanza

    alanza Tribe Member

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    @BlackHole
    Purtroppo la legge parla chiaro, e sul discorso relativo ai 2 anni di garanzia c'è molta confusione, come continuo a sentire e leggere un po' dappertutto.
    La garanzia sui guasti dura un anno se non diversamente specificato o se non si acquista un estensione di garanzia.
    La garanzia di 2 anni, della quale molti parlano in questo thread, riguarda esclusivamente i difetti di conformità: cioè se io acquisto una PS3 che mi viene venduta con hard disk da 60 GB e poi mi accorgo che è da 45, allora ho 2 anni di tempo per farmelo sostituire con uno da 60 o avere un congruo rimborso. Il bene non era conforme alle specifiche che mi erano state mostrate in fase di acquisto (vedi 1519ter)
    Se, invece, mi si rompe il lettore Blu-ray dopo 13 mesi dall'acquisto, allora la riparazione è a mio carico. Non si tratta di un difetto di conformità, ma di un guasto.
    In giurisprudenza le parole non vengono mai scritte per caso.

    Ciao !
  11. essemme

    essemme Tribe Member

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    Ragazzi vedo che ci sono anche degil utenti che sono ferrati bene in materia, allora perchè non condividiamo e analizziamo per bene da un punto di vista legale la cosa? Almeno creiamo un punto fermo, o almeno ci schiariamo le idee analizzando per bene la copertura della garanzia a cosa si riferisce , il fatto dei difetti di conformità etc... altrimenti chi ci rimette come sempre siamo solo noi, oltretutto il forum servirebbe anche a questo !:D
  12. alanza

    alanza Tribe Member

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    Date un'occhiata qui, mi sembra abbastanza chiaro, seppure un po' lungo: h__p://www.andec.it/consulenza/legale/documenti/99_44_CE.pdf
    Tra le altre cose c'è scritto:

    "Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene."

    e poi:

    "1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
    2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.
    3. In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato. Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro rimedio, tenendo conto: - del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; - dell'entità del difetto di conformità, e - dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
    4. L'espressione "senza spese" nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi necessari per rendere
    conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d'opera e i materiali.
    5. Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto: - se il consumatore non ha diritto né alla ripartizione né alla sostituzione o - se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero - se il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
    6. Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto."

    Ciao !
  13. AndreAce

    AndreAce Tribe Newbie

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    non ci hai dato alcuna DEFINIZIONE di difetto do conformità.
    hai postato seolo esempi....

    Con il recepimento della direttiva 1999/44/CE è stato introdotto il concetto unitario di «difetto di conformità» al contratto, il quale, sebbene già presente nella Convenzione di Vienna (art. 35) dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, e, ancor prima, dalla Convenzione de L'Aja del 1º luglio 1964, risulta del tutto nuovo per il sistema italiano.

    si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

    Il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondano a quelli previsti dal contratto (altre disposizioni riguardano poi le modalità d’imballaggio e confezione della merce). A meno che le parti non abbiano convenuto altrimenti, le merci si considerano conformi al contratto solo se:

    sono atte all’uso al quale servirebbero abitualmente merci dello stesso genere

    sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si sia affidato alla competenza o alla valutazione del venditore, o che non fosse ragionevole da parte sua farlo

    possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello.

    Bisogna considerare anche la regola generale prevista dall'articolo 25 della Convenzione, secondo cui l’inadempimento contrattuale commesso da una delle parti si considera "essenziale" quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che questa era in diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte in difetto non abbia previsto un tale risultato e una persona ragionevole, di medesima qualità, posta nella medesima situazione, non avrebbe anche essa potuto prevederlo.

    I VIZI OCCULTI

    L'articolo 36 della Convenzione precisa che la responsabilità del venditore riguarda qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, e ciò anche se:

    il difetto appare solo successivamente
    il difetto di conformità sia imputabile alla mancata esecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi, compreso il venir meno ad una garanzia, relativa alle merci.

    LE MODALITÀ DI DENUNCIA DEI DIFETTI

    In base all'articolo 38 della Convenzione, l'acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile, considerate le circostanze. Detto controllo potrà logicamente essere differito al momento dell'arrivo delle merci a destinazione, allorché il contratto implichi il trasporto delle stesse.

    La denuncia deve avvenire, secondo l'articolo 39 della Convenzione, a pena di decadenza, “entro un termine ragionevole”, a partire dal momento in cui l'acquirente ha constatato il difetto o avrebbe dovuto constatarlo, e comunque entro il termine massimo di due anni, a partire dalla data in cui le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale termine sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale.
  14. belburdel

    belburdel Tribe Newbie

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    anche la mia comprata nel day one va con un filo di gas!!...tocchiamoci di brutto và...che è meglio!!:p......in ogni caso ragazzi, la legge non è opinabile. noi abbiamo DIRITTO a due anni di garanzia sui prodotti elettronoci, chi sia poi a darcelo il secondo anno a noi non importa un fico secco.....cioè, non è un problema nostro!....se la vedranno il venditore e la sony. in caso di problemi, ci sono sempre le associazioni dei consumatori (tipo adiconsum) pronte a darci manforte! ciauzz
  15. alanza

    alanza Tribe Member

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    @AndreAce:

    Mi pare che quanto posti confermi, nella sostanza, quanto dico io: la garanzia di 2 anni vale per i difetti di conformità e non per i guasti ! Cioè se il bene acquistato differisce da quanto promesso e non se il bene si guasta...

    O no ?!?!?!

    Se vi fate una ricerca si Internet, vedrete che anche i siti delle associazioni dei consumatori riportano quanto dico io: la garanzia biennale riguarda solo la conformità e non i guasti accidentali. Purtroppo è stata fatta moltissima confusione su questo argomento, spacciando per "garanzia di due anni" una cosa completamente diversa.

    Ciao !
  16. hornet83

    hornet83 Tribe Newbie

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    ciao dò anche io il mio contributo... l'ho presa a natale 2007 ed è perfettamente funzionante... n.b. io la uso pure per vedere film ed ascoltar musica...:D
  17. andreino92

    andreino92 Tribe Member

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    la mia ancora è viva..e me gratto:D
  18. belburdel

    belburdel Tribe Newbie

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    premetto che io di giurisprudenza non ne capisco una emerita mazza, ti ripeto solo quello che mi hanno detto al gamestop per quanto riguarda la ps3 e al marcopolo per l'lcd samsung: 2 anni di garanzia, 1 dalla sony/samsung e il secondo dal rivenditore (in questo caso gamestop/marcopolo). e solo dal secondo anno parte l'estensione facoltativa della garanzia a fronte di un esborso economico aggiuntivo. dubito che queste grandi catene distributive si facciano carico di un anno di garanzia se non ci fosse una legge che li obblica a comportarsi in tal senso. oppure a rimini sono diventati tutti buoni e pagano i danni a tutti! :asd: ......comunque ripeto la mia ignoranza in materia. ciauzzzz
  19. alanza

    alanza Tribe Member

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    Fatti spiegari BENE cosa significa "2 anni di garanzia" e, soprattutto, di che tipo di garanzia godi nel secondo anno.
    Tutti i negozianti giocano su questo discorso, poi prova a portargli l'LCD guasto dopo 13 mesi, e vedi cosa ti rispondono...

    Ciao !
  20. AndreAce

    AndreAce Tribe Newbie

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    "l’inadempimento contrattuale commesso da una delle parti si considera "essenziale" quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che questa era in diritto di attendersi dal contratto"

    questo è il caso di un guasto... per esempio non legge più i BD: se succede,

    la merce è ovvio che non è conforme al contratto! :D

    -sono stato privato di ciò che ero in diritto di avere da contratto
    -la console non serve più a quello che servono altre dello stesso tipo

    e questo anche se il difetto appare successivamente, fosse anche solo il venir meno ad una garanzia data con la merce.

    Cmq si, i venditori fanno di tutto per respingere questa legge.
    Ma si attaccano perchè a me da MW di a torino mi hanno detto la stessa cosa del tizio sopra: 1 anno loro, 1 anno sony.