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warez legale!

Discussione in 'O.T. - Off Topic' iniziata da psp-300, 28 Aprile 2008.

  1. psp-300

    psp-300 Tribe Member

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    andando x internet guardate ke ho trovato:
    Da una notizia ANSA del 20 gennaio 2007:

    ROMA - Scaricare da internet film, musica o programmi tutelati dal diritto d'autore non e' reato se questo non implica alcun guadagno economico . Lo spiega la Terza sezione penale della Corte di Cassazione che ha annullato la condanna a tre mesi e 10 giorni di reclusione inflitta dalla Corte d'Appello di Torino a due giovani che avevano scaricato e condiviso in rete tramite un computer di una associazione studentesca del Politecnico di Torino file musicali, film e software protetti da copyright. I due ragazzi condannati dalla corte torinese avevano sviluppato una cosiddetta "rete p2p" (peer to peer) per scambiare file con altre persone collegate a internet. Il sistema era semplice: bastava collegarsi via Ftp (File transfer protocol) ad un server istallato nel computer di un'associazione studentesca del Politecnico di Torino. Per poter ottenere le chiavi d'accesso occorreva condividere la propria 'scorta' di musica, film, videogiochi o software.
    Tutto spesso protetto dalla legge sul diritto d'autore. Una filosofia di scambio "do ut des", diffusissima su internet, che permetteva a tutti di scaricare file gratis dalla rete.
    Secondo i giudici piemontesi i due giovani autori di questo sistema di scambio file 'au pair' erano colpevoli di aver violato agli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d'autore (n. 633/41) che punisce chi, "a scopo di lucro", diffonde o duplica file e contenuti multimediali protetti da copyright. Ma l'attivita' dei due imputati - spiega la Suprema Corte nella sentenza n.149 depositata lo scorso 9 gennaio - non aveva alcun "fine di lucro", e quindi non si configurava l'effettiva violazione della legge. "I giudici di merito - si legge nelle motivazioni della sentenza - hanno erroneamente attribuito all'imputato una attivita' di duplicazione dei programmi e di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, poiché la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito Ftp e da esso, in piena autonomia, prelevavano i file e nello stesso ne scaricavano altri.
    Doveva essere esclusa l'esistenza del fine di lucro da parte degli imputati in potendosi ravvisare una mera attivita' di scambio". Non solo, anche in relazione al sequestro, in casa di uno degli imputati, di un software per generare codici seriali per registrare illegalmente software protetti da copyright, "doveva escludersi ogni fine commerciale". Per questo motivo i giudici di Piazza Cavour, rilevando che "le operazioni di 'download' sul server Ftp di materiale informatico non coincide con le ipotesi criminose fatte dai giudici torinesi", e che per "scopo di lucro" deve intendersi "un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, e che non puo' identificarsi con un vantaggio di altro genere", ha annullato senza rinvio la condanna per i due ragazzi che sono stati prosciolti definitivamente. (ANSA)

    NON voglio ispirare a warez!
  2. Xaby

    Xaby Tribe Member

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  3. psp-300

    psp-300 Tribe Member

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  4. Sam91

    Sam91 Tribe Member

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    Credo che le cose siano cambiate dal gennaio 2007. Non me ne intendo molto di legge ma so che da non molto tempo il fatto di usufruire di qualcosa di non acquistato regolarmente e protetto da diritti di copyright è da considerarsi una specie di lucro (in poche parole se un film lo scarichi e quindi non lo compri, i soldi che non hai speso è come se li avessi guadagnati).
    Quindi siccome "ogni soldo risparmiato è soldo guadagnato" anche se ad uso personale il warez è vietato.
  5. hartman1975

    hartman1975 Redattore Gigaolderrimo

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    Non è reato, nel senso giuridico del termine, in quanto la sanzione amministrativa è stata introdotta nel 1981 per punire reati depenalizzati (prima puniti con l'ammenda). La sanzione amministativa è risposta che la legge prevede per la violazione di una norma giuridica.

    Dunque, non è reato penalmente perseguibile scaricare semplicemente delle iso dalla rete, ma è comunque CONTRO LA LEGGE.
    Poi attenzione a questi punti:

    a) chi condivide in rete per fini di lucro, senza specifica autorizzazione, opere protette da diritto d’autore, commette un reato oggetto di pesanti sanzioni penali e pecuniarie (reclusione da uno a 4 anni e multa da 2.582 a 15.493 euro; art.171-ter, comma 2, lett. a-bis L. 633/41);

    b) chi condivide in rete, senza specifica autorizzazione, opere protette da diritto d’autore, ma solo per uso personale e senza alcun fine di lucro, commette pur sempre un reato, punito tuttavia con sanzioni penali più lievi, commutabili in una multa (art. 171, comma 1, lett. a-bis L. 633/41);

    Il primo punto è chiaro. Nel secondo, questa è la mia interpretazione, se tu dopo aver scaricato da un programma Ptp lasci il file nella cartella scelta per la condivisione, ricadi in un reato.
  6. SaintSeiya

    SaintSeiya Tribe Member

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    Se non erro la storia dei due ragazzi piemontesi risale a diversi anni fa prima che la legge urbani entrasse in vigore. La sentenza della cassazione è arrivata anni dopo ma il reato era stato appunto compiuto prima che vigesse la urbani, ergo sono stati assolti.
    Dal 2004 anche se scarichi materiale coperto da copyright (con soft p2p) a soli fini personali commetti comunque reato.
  7. psp-300

    psp-300 Tribe Member

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    è del gennaio 2007 la sentenza
  8. SaintSeiya

    SaintSeiya Tribe Member

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    La sentenza ma non il reato
  9. Manrauder

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    Quì, di quella legge non ce ne può fregar de meno!